La trasformazione del sottotetto da locale accessorio ad appartamento abitabile comporta la revisione della tabella millesimale allegata al regolamento condominiale se il cambio di destinazione d’uso abbia comportato un aumento del valore della proprietà per più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. Soltanto nel caso delle tabelle convenzionali c.d. pure, caratterizzate dall’accordo a mezzo del quale i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, dichiarino espressamente di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto dagli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita ad una ”diversa convenzione”, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. C. Appello Milano sez. III, 11 giugno 2025, n. 1693.

