Mediazione obbligatoria: le parti hanno il dovere di partecipazione effettivamente, il rifiuto ingiustificato è condotta ostativa sanzionabile
La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo è condotta ostativa
In tema di mediazione obbligatoria, pur non sussistendo un obbligo di conciliare, le parti hanno il dovere di parteciparvi effettivamente. Il rifiuto di entrare nel procedimento, se privo di un giustificato motivo caratterizzato da assolutezza e non temporaneità, configura una condotta ostativa e preconcetta. Tale comportamento, impedendo la risoluzione stragiudiziale di controversie fondate, viola la ratio dello strumento deflattivo e legittima il giudice a irrogare sanzioni pecuniarie e a trarre argomenti di prova sfavorevoli. Lo ha precisato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 11746/2023.
Impugnazione delibera assembleare
La nuda proprietaria di un’unità immobiliare impugna una delibera condominiale datata 25 maggio 2018. L’oggetto del contendere è l’approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali che hanno sostituito quelle originarie di natura contrattuale del 1983. L’attrice contesta diverse irregolarità: la mancanza di allegati tecnici al verbale, errori di calcolo e, soprattutto, l’introduzione di criteri di riparto derogatori rispetto alla legge e al regolamento.
In particolare, le nuove tabelle introducono una “Tabella Portierato” che esclude alcune unità (negozi e locali interrati) e modificano la partecipazione alle spese di scale e ascensori per alcuni immobili. Il Tribunale accoglie l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera. Il Giudice chiarisce che, sebbene le tabelle possano essere modificate a maggioranza, quando hanno funzione meramente ricognitiva (art. 1136 c.c.) è necessaria l’unanimità qualora si intenda derogare ai criteri legali di ripartizione (art. 1123 c.c.). Poiché il servizio di portineria e la manutenzione di scale/ascensori giovano potenzialmente a tutti i condomini, l’esclusione dalle spese di alcuni configura una “diversa convenzione” negoziale che richiede il consenso di tutti i partecipanti.
Mancata partecipazione alla mediazione: conseguenze e sanzioni
Un aspetto centrale della sentenza riguarda la condotta processuale del Condominio in ordine al procedimento di mediazione obbligatoria. Nonostante l’attrice abbia avviato il tentativo di conciliazione prima del giudizio, il Condominio, pur comparendo tramite l’amministratore, si è rifiutato di entrare nel merito della discussione, dichiarando l’insussistenza dei presupposti per mediare e determinando così il fallimento della procedura.
Il Giudice censura ovviamente duramente questo atteggiamento. Vero che non esiste un obbligo assoluto di conciliare, esiste però un dovere di partecipazione effettiva. Il rifiuto opposto dal Condominio nel caso di specie è privo di un “giustificato motivo” (che dovrebbe avere i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità) e appare “palesemente preconcetto ed ostativo”. Lo stesso ha contribuito senza dubbio a incardinare un processo che si sarebbe potuto evitare, data la fondatezza delle doglianze espresse dall’attrice in fase stragiudiziale.
Conseguenze sanzionatorie
Il Giudice ricorda però che ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 (normativa applicabile ratione temporis, oggi confluita nell’art. 12-bis), la mancata partecipazione senza giustificato motivo deve essere così sanzionata:
- il giudice può desumere argomenti di prova sfavorevoli alla parte che non ha partecipato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. In questo caso, l’ostruzionismo del Condominio ha rafforzato il convincimento del magistrato circa la legittimità delle pretese dell’attrice;
- il Condominio deve essere condannato al versamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione di natura amministrativa automatica, che prescinde dall’esito della causa.
In conclusione la sentenza ribadisce che la mediazione non è un mero passaggio burocratico: disertarla o svuotarla di significato espone la parte a sanzioni pecuniarie e a una valutazione negativa del Giudice, che può pesare in modo decisivo sulla decisione finale e sul carico delle spese legali.